Cos’è il lavoro accessorio che viene presentato negli spot pubblicitari? Lo abbiamo chiesto all’avv. Francesca Fotia, Coordinatrice territoriale della CNA, Confederazione Nazionale Artigiani. “Avv. Fotia come definirebbe il lavoro accessorio introdotto con Dl. 276 del 2003?”“L’art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 Riforma Biagi introduce una nuova tipologia contrattuale, il “lavoro accessorio”, con il duplice obiettivo di far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni di lavoro (tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione) e di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato, incrementando le opportunità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza scopo di lucro o, in generale, di soggetti non imprenditori nell’esercizio della propria attività. Il decreto in esame definisce, infatti, come prestazioni di lavoro accessorio le prestazioni lavorative di natura meramente occasionale, rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne, quali: a) disoccupati da oltre un anno; (la dizione letterale esclude gli inoccupati di lunga durata che sono coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi. Ciò, tuttavia, appare una imprecisione normativa, atteso che l’art. 72, comma 2, li comprende, indirettamente, tra i destinatari della norma, allorquando precisa che il compenso ricevuto non incide “sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio”);b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. “E’ vero che d’ora in avanti chi ha, per esempio una colf occasionale, potrà fornirsi di buoni lavoro acquistandoli anche in tabaccheria?” Si. “In cosa consistono questi buoni lavoro, sappiamo che sono 10 per ogni blocchetto…” I lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale di €10 acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate, quali rivenditori di tabacchi e Uffici Postali. Il buono è lordo in quanto il 25% del valore andrà a remunerare l’Inps (gestione separata) e l’Inail ed il concessionario del servizio. – E’ vero che d’ora in avanti chi ha, per esempio una colf occasionale, potrà fornirsi di buoni lavoro acquistandoli anche in tabaccheria?-Si.- In cosa consistono questi buoni lavoro? Sappiamo che sono dieci per ogni blocchetto e che il datore di lavoro non può superare in buoni la somma di 10.000 euro l’anno?-La disciplina del lavoro accessorio prevede una particolare procedura per il pagamento del corrispettivo: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale di €10 acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate, quali rivenditori di tabacchi e Uffici Postali. Il buono è lordo in quanto il 25% del valore andrà a remunerare l’Inps (gestione separata) e l’Inail ed il concessionario del servizio. Pertanto, il compenso per lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore. Si tratta quindi, di un lavoro a gettoni. Vai in tabaccheria, acquisti uno o più tagliandi orario da €10 e ci paghi una prestazione di qualcuno che si è reso disponibile presso un’agenzia del lavoro. In ogni caso il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a €5.000 annui con riferimento al medesimo committente. Inoltre, è possibile svolgere prestazioni accessorie anche nell’ambito dell’impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. In tale ipotesi si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato entro un limite di €10.000 nel corso di ciascun anno fiscale. Il limite è relativo all’impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente l’ammontare di €5.000 annui con riferimento al medesimo committente. “Il lavoro accessorio riguarda solo le lavoratrici domestiche, le cosiddette colf?”No, le prestazioni occasionali sono riconducibili a varie tipologie lavorative, nell’ambito:a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con handicap;b) dell’insegnamento privato supplementare;c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (come quelli dovuti a calamità naturali) o di solidarietà;f) dell’impresa familiare di cui all’art. 230/bis del codice civile (ovvero quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado o gli affini entro il 2° grado) nei settori del commercio, turismo e servizi; g) dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati (D.L. n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005).
Francesca Lippi
ciao mi serve una mano e il personale non mi risponde, io sto scrivendo degli articoli, ma non riesco ad inserire le immagini, come si fa ad inserire le immagini nell’articol…xfavore risp…grazie
Ciao jack sparrow,
Nei nostri sistemi non ci e’ pervenuta nessuna tua mail. Sicuro di usare il contatto corretto ?
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Saluti.
niente da fare non trovo il pulsante carica foto…non c’è da nessuna parte