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TESTAMENTO BIOLOGICO: IL DIRITTO DI SCEGLIERE

Accettando quello del Senato come testo base per la discussione sul testamento biologico la Commissione Affari Sociali, di fatto, ha deciso di lavorare su un provvedimento che viola, palesemente, l’articolo 32 della nostra Costituzione lo ha dichiarato Antonio Palagiano, Capogruppo Idv in Commissione Affari sociali a margine della seduta che ha approvato, con 24 voti favorevoli e 18 contrari, di procedere all’esame del ddl Calabrò senza alcuna modifica.
“L’obbligo di inserire un sondino nasogastroesofageo in sala operatoria anche per chi è in dissenso – prosegue Palagianocomporterà inevitabilmente l’aumento di ricorsi alla magistratura ordinaria, sia da parte dei familiari sia da parte dei medici che si rifiuteranno di intervenire. I miei colleghi si sono lasciati abbindolare da una politica che vuole obbligare i cittadini, anche in punto di morte, ad obbedire a delle dottrine a senso unico, violando la laicità dello stato e la libertà di scelta. Noi dell’Italia dei Valori continueremo a batterci, sia in Commissione che in Aula, affinché gli italiani abbiano un testo degno delle altre leggi europee in materia di testamento biologico”. “Quali sono le leggi europee in materia di testamento biologico?” “Da pochissimi mesi anche in Svizzera il testamento biologico è diventato legge” spiega Palagiano- In un Paese cattolico quale quello dell’oltralpe italiana questa è una vera notizia. E’ bastata una modifica all’articolo 370 del codice civile per stabilire cheChi è capace di discernimento, può designare i provvedimenti medici ai quali accetta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento -. Ma la Svizzera è solamente un esempio. Una realtà, forse, nemmeno troppo vicina alla nostra (culturalmente parlando) rispetto a Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi o Inghilterra. Ma come vengono regolamentate le dichiarazioni anticipate di trattamento nei Paesi dell’Unione Europea? Non in tutti gli stati membri vi è una legge che regolamenta la materia. In Germania, ad esempio, è la pratica che prevale sulla normativa e, di fatto, il testamento biologico è una concreta possibilità per chi voglia usufruirne. Una sentenza della Corte Suprema del 2003 ha sancito, infatti, la validità del biotestamento riconducendo la sua natura vincolante (anche se non necessariamente scritta) al diritto di autodeterminazione dell’individuo. In Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna esistono invece delle norme ad hoc che disciplinano questo importante passaggio della vita. Sono leggi recenti, vanno dal 2001 dei Paesi Bassi al 2005 di Francia e Regno Unito, e, anche se con diverse regole, restrizioni, deroghe, limiti o “date di scadenza” permettono al cittadino che si trova in una situazione di sofferenza estrema (o a chi per lui nel caso non sia più capace di intendere e volere) di predisporre le modalità più opportune per essere accompagnato alla morte, quando le speranze di guarigione sono ormai assenti. I punti in comune sono sostanzialmente tre: il valore limitato nel tempo della dichiarazione (ad es. 3 anni in Francia), il carattere vincolante del documento e la presenza di un soggetto terzo, il fiduciario. Questo è, infatti, il punto chiave: la possibilità di scegliere. Ed è questo che, di fatto, il ddl Calabrò vuole negare agli italiani. A questo punto è meglio procedere per giurisprudenza, caso per caso, piuttosto che adottare un provvedimento che viola il diritto dei cittadini di scegliere a quali trattamenti medici sottoporsi nella fase finale della propria vita” conclude il deputato dipietrista.

Francesca Lippi

Nella foto: Antonio Palagiano

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